Prima del rinnovo
Polizze catastrofali per imprese: cosa verificare oggi
Risposta in breve
Le scadenze di legge sono ormai tutte trascorse: dal 1° gennaio 2026 l'obbligo riguarda anche le piccole e micro imprese. Oggi la verifica non è più «se» stipulare, ma cosa contiene il contratto: quali eventi sono definiti coperti, quali beni sono inclusi (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature), quale quota di danno resta a carico dell'impresa e se il fermo attività è assicurato, perché non rientra nell'obbligo.
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A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Da adempimento a contratto da leggere
L'obbligo nasce dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) per le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, con esclusione delle imprese agricole, che hanno una disciplina propria. Il decreto-legge 39/2025, convertito dalla legge 78/2025, ha scaglionato le scadenze per dimensione d'impresa; l'ultima riguardava le piccole e micro imprese ed è collocata all'inizio del 2026.
Il che sposta la domanda utile: non «entro quando», ma «che cosa ho firmato». Il contenuto minimo dei contratti e i criteri applicativi sono fissati dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 18 del 30 gennaio 2025.
Gli eventi: conta la definizione, non l'elenco
L'obbligo riguarda i danni da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il punto di attrito pratico è la definizione contrattuale di ciascun evento: soglie di magnitudo, durata della precipitazione, riferimento a dichiarazioni di calamità, distinzione tra allagamento da evento naturale e allagamento da rottura di impianto.
Due contratti possono usare la stessa parola e attivarsi in circostanze diverse. È la definizione, non l'elenco, a dire quando il sinistro rientra.
I beni: le tre categorie che il decreto prende come riferimento
La copertura è riferita ai beni indicati nell'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Conseguenza concreta: alcune voci che l'imprenditore considera «l'azienda» stanno fuori da quell'elenco — le merci e le scorte di magazzino, per esempio, che vanno assicurate con una garanzia separata se se ne vuole la copertura. Il primo controllo su un contratto in essere è quindi la corrispondenza tra le categorie assicurate e i cespiti effettivamente iscritti a bilancio.
Quanto resta a carico dell'impresa
Il decreto attuativo disciplina i limiti alla parte di danno che può restare a carico dell'assicurato — la percentuale trattenuta (scoperto) e gli importi fissi (franchigia) — con criteri differenziati in base alla somma assicurata: più contenuti sotto una certa soglia, oggetto di libera negoziazione per i rischi di importo elevato. Sul contratto vanno letti insieme tre numeri, perché agiscono in sequenza: somma assicurata per categoria di beni, scoperto o franchigia, eventuale limite di indennizzo per evento o per anno.
Il fermo attività non è compreso nell'obbligo
Il danno che ferma la produzione — mancato margine, costi fissi che continuano, affitto di una sede provvisoria — è un danno indiretto. Non rientra nel perimetro dell'obbligo, e viene assicurato con una garanzia dedicata, dove i parametri decisivi sono il periodo di indennizzo massimo e il tempo di franchigia iniziale espresso in giorni.
Per molte attività è la voce che separa un danno gestibile da un danno che chiude l'impresa. Vale la pena verificarne l'esistenza prima di considerare completata la conformità.
Il collegamento da non trascurare
La legge collega il rispetto dell'obbligo all'accesso a contributi e agevolazioni pubbliche in caso di eventi calamitosi. Non è una sanzione classica: è un effetto che si manifesta nel momento peggiore, cioè quando si chiede un sostegno dopo il danno. Se la copertura esiste ma è disallineata rispetto ai beni iscritti a bilancio, il disallineamento emerge lì.
Fonti
- Normattiva — Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito dalla legge 27 maggio 2025, n. 78normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- MIMIT — Polizze per rischi catastrofali (Cat Nat)mimit.gov.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
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