Come leggere una polizza
Collaboratori e dipendenti: come entra la responsabilità dell'impresa
Risposta in breve
L'impresa risponde dei danni causati a terzi dai propri dipendenti e collaboratori nell'esercizio delle mansioni affidate. In polizza questo si traduce in due verifiche: che i collaboratori siano compresi tra i soggetti assicurati e che le loro figure contrattuali — soci, praticanti, partite IVA esterne — siano indicate, perché spesso i non dipendenti vanno menzionati espressamente.
5 passaggi in questa pagina · lettura 3 min

A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Da dove nasce la responsabilità dell'impresa
Non da una clausola. Da due norme del Codice civile.
La prima: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni causati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049). È la regola per cui, se un tuo dipendente danneggia un terzo mentre svolge il lavoro che gli hai affidato, il terzo può rivolgersi a te.
La seconda: chi si avvale di ausiliari per adempiere un'obbligazione risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi (art. 1228). Qui il danneggiato non è un estraneo: è il tuo cliente.
Entrambe operano indipendentemente da quanto sia diligente la tua selezione del personale. Il presupposto è il rapporto e il collegamento con le mansioni affidate.
Il salto che deve fare la polizza
La responsabilità è tua. Ma la persona che ha materialmente causato il danno può essere chiamata in causa a sua volta, e in quel caso ha bisogno di essere anche lei tra i soggetti coperti.
Nelle condizioni di assicurazione cerca quindi la definizione di assicurato, non solo quella di contraente. Sono due ruoli diversi: il contraente firma e paga, l'assicurato è il soggetto la cui responsabilità viene coperta. Quando la definizione dice "l'impresa contraente" e si ferma lì, i tuoi collaboratori non sono compresi.
Le figure che di norma vanno nominate espressamente
I dipendenti in genere rientrano nella formulazione standard. Le altre figure quasi mai:
- soci lavoratori e amministratori che operano in azienda;
- praticanti, tirocinanti, stagisti;
- collaboratori con partita IVA e professionisti esterni incaricati;
- somministrati e lavoratori interinali;
- familiari che collaborano nell'impresa;
- volontari, dove presenti.
Se una di queste figure lavora per te, la sua presenza nell'elenco degli assicurati non è un dettaglio formale: è la differenza tra essere coperti e non esserlo.
L'infortunio del collaboratore stesso: qui la garanzia cambia nome
È il punto in cui più spesso si scopre un buco.
Se il tuo dipendente danneggia un terzo, si parla di responsabilità civile verso terzi (RCT). Se il tuo dipendente si infortuna lavorando, il terzo danneggiato è lui — e la garanzia che entra in gioco è un'altra, la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO).
La RCO serve perché l'INAIL, dopo aver indennizzato il lavoratore, può agire verso il datore di lavoro nei casi previsti dalla legge (artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124), e perché il lavoratore può chiedere la parte di danno non coperta dall'indennizzo pubblico.
Una polizza con RCT senza RCO non è incompleta per distrazione: sono due rischi diversi, e vanno assicurati entrambi se hai persone che lavorano.
Chi risulta assicurato, punto per punto
- La definizione di assicurato: chi comprende, con quali parole.
- Se le figure non dipendenti che collaborano con te sono elencate.
- Se la garanzia RCO è presente e con quale massimale, distinto da quello RCT.
- Se il numero di persone dichiarato in polizza corrisponde a quello attuale: molti contratti calcolano il premio su retribuzioni o teste, con conguaglio annuale.
- Cosa accade quando un collaboratore lavora presso il cliente o in cantiere: il luogo di esecuzione può avere condizioni proprie.
L'aggiornamento di questo elenco non è burocrazia. È il documento che decide chi sarà coperto il giorno in cui serve.
Fonti
- Normattiva — Codice civile, art. 2049 (responsabilità dei padroni e dei committenti)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Codice civile, art. 1228 (responsabilità per fatto degli ausiliari)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — DPR 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 (testo unico infortuni sul lavoro)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- IVASS — Glossario educazione assicurativaivass.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
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