Come leggere una polizza
RC professionale: cosa copre davvero
Risposta in breve
Copre le somme che il professionista è tenuto a pagare a terzi per danni patrimoniali causati da errori, omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività dichiarata, insieme alle spese di difesa. I confini reali sono tre: l'attività descritta in polizza, il periodo di operatività (retroattività e claims made) e le esclusioni, tra cui spesso il dolo e le penali contrattuali.
4 passaggi in questa pagina · lettura 3 min

A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Il danno che questa polizza prende in carico
Un errore professionale raramente rompe qualcosa. Fa perdere soldi.
Una scadenza mancata, un calcolo sbagliato, un adempimento omesso, un consiglio inesatto: il cliente non ha un oggetto danneggiato, ha un patrimonio più povero. In assicurazione questa categoria si chiama danno patrimoniale, e la RC professionale nasce esattamente per questa.
È una precisazione con conseguenze. Se la tua attività può produrre anche danni a cose o lesioni a persone — un sopralluogo in cantiere, un ambulatorio, un ufficio aperto al pubblico — quelli appartengono a un'altra copertura, la RC verso terzi. Una polizza professionale che non li menziona non li copre.
L'obbligo, per chi è iscritto a un albo
Per i professionisti iscritti a un albo l'assicurazione non è una scelta di prudenza. Il DPR 7 agosto 2012, n. 137, all'art. 5, impone al professionista di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale e di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale.
Per l'esercizio delle professioni sanitarie e per le strutture opera invece la disciplina specifica della legge 8 marzo 2017, n. 24.
Il dovere di informazione al cliente è la parte che si dimentica più spesso: riguarda gli estremi e il massimale, non la semplice esistenza di una copertura.
Le tre linee che disegnano il confine reale
Non sono le esclusioni a decidere per prime. Sono queste tre, in quest'ordine.
L'attività dichiarata.
La polizza copre l'attività descritta in contratto. Se svolgi anche funzioni che stanno fuori da quella descrizione — un incarico di collaudo, un ruolo di responsabile della sicurezza, una consulenza in materia diversa — vanno aggiunte per iscritto. È qui che nasce la maggior parte dei dinieghi.
Il periodo.
Quasi tutte le RC professionali operano a "richiesta presentata" (*claims made*): conta il momento in cui la contestazione ti raggiunge, non quello dell'errore. La data di retroattività definisce da quando gli errori sono presi in considerazione.
Le esclusioni.
Vanno lette dopo, perché servono a ritagliare, non a definire.
Le esclusioni che ricorrono
- il dolo, per limite di legge (art. 1900 del Codice civile);
- le penali contrattuali e gli obblighi che hai assunto oltre lo standard professionale;
- le sanzioni fiscali e amministrative proprie;
- l'attività svolta in ambiti non dichiarati;
- le contestazioni già conosciute o prevedibili al momento della stipula.
L'ultima merita attenzione. Se al momento del rinnovo hai già ricevuto una lamentela, anche informale, tacerla non ti protegge: la rende un fatto noto non dichiarato.
Sei punti da verificare nella tua RC professionale
| Punto | Domanda |
|---|---|
| Attività | La descrizione in polizza corrisponde a tutto quello che fai davvero? |
| Retroattività | Da quale data sono considerati gli errori? |
| Massimale | È per sinistro, per anno, o entrambi con un tetto complessivo? |
| Spese di difesa | Sono in aggiunta al massimale o lo consumano? |
| Cessazione | Cosa succede se smetti l'attività o cambi compagnia? |
| Obbligo informativo | Hai comunicato al cliente estremi e massimale della polizza? |
L'ultima riga è quella che ti riguarda anche fuori dall'assicurazione: è un dovere professionale.
Fonti
- Normattiva — DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 5 (obbligo di assicurazione e informazione al cliente)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Legge 8 marzo 2017, n. 24 (sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Codice civile, art. 1900 (sinistri cagionati con dolo o colpa grave)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- IVASS — Glossario educazione assicurativaivass.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
Scrivo queste pagine per rendere leggibile quello che c'è già scritto nel tuo contratto. Ogni voce parte da una domanda reale e cita le fonti che ho usato.
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