Come leggere una polizza
Tutela legale per professionisti: cosa fa e cosa non fa
Risposta in breve
Paga le spese legali e peritali per difendersi o far valere un diritto — avvocato, consulenze tecniche, arbitrati — nei casi previsti dal contratto. Non paga il risarcimento dovuto al danneggiato: quello resta compito della RC professionale. Da verificare: la scelta del legale, il massimale per sinistro e le materie escluse.
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A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Due polizze, due lavori che si confondono
Immagina una contestazione professionale. Ci sono due conti da pagare, non uno.
Il primo è quello che dovrai eventualmente al cliente, se ha ragione. Lo copre la RC professionale.
Il secondo è quello che spendi per stabilire chi ha ragione: avvocato, consulente tecnico di parte, spese di procedura. Lo copre la tutela legale, che nel Codice delle assicurazioni è un ramo autonomo — il ramo 17.
Due polizze diverse perché servono a due cose diverse. La tutela legale non paga il risarcimento dovuto a nessuno: paga la difesa.
Cosa paga concretamente
Nelle formulazioni più comuni: onorari dell'avvocato, spese di consulenza tecnica, spese di arbitrato e mediazione, spese di procedura, e in alcuni casi le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.
Serve però una precisazione strutturale: se la tua RC professionale è già in corso e la controparte agisce contro di te, la difesa in quel giudizio è normalmente compito dell'assicuratore della RC, per effetto dell'art. 1917 del Codice civile. La disciplina speciale della tutela legale non si applica proprio all'attività dell'assicuratore della responsabilità civile che resiste all'azione del danneggiato (art. 163, comma 2, del Codice delle assicurazioni private).
Il valore aggiunto della tutela legale sta quindi soprattutto altrove: quando tu devi agire — un compenso non pagato, un contratto non rispettato, una contestazione da un ente, un procedimento in cui sei indagato per fatti collegati all'attività.
La scelta dell'avvocato: qui la legge dice qualcosa di preciso
L'impresa che esercita il ramo tutela legale deve adottare, per la gestione dei sinistri e la relativa consulenza, una delle modalità previste dall'art. 164 del Codice delle assicurazioni private, comunicandola preventivamente all'IVASS. Può:
- svolgere direttamente la gestione dei sinistri e la consulenza, ma solo con personale che non si occupi di sinistri o consulenza in altri rami esercitati dalla stessa impresa;
- affidarla a un'impresa distinta, indicandone in contratto la denominazione;
- prevedere nel contratto il diritto dell'assicurato di affidare la tutela dei propri interessi, dal momento in cui ha diritto all'intervento dell'impresa, a un avvocato o altro professionista abilitato da lui scelto.
Questa è la ragione per cui la stessa domanda — "posso scegliere il mio avvocato?" — riceve risposte diverse da contratto a contratto. La risposta è nel modello di gestione dichiarato nella tua polizza.
Il momento in cui va aperto il sinistro
Prima di incaricare qualcuno.
Molti contratti richiedono che le spese siano preventivamente concordate o autorizzate, e non riconoscono quelle già sostenute con un professionista scelto autonomamente senza aver informato la compagnia. È l'errore che azzera una garanzia perfettamente valida: si chiama l'avvocato, poi si pensa alla polizza.
Cosa resta tipicamente fuori
- le materie escluse per elenco, che variano molto: fiscale e tributario, giuslavoristica dal lato datoriale, diritto societario, urbanistica;
- le controversie il cui fatto originario è anteriore alla decorrenza della garanzia;
- le sanzioni, le multe e le ammende, che sono un costo personale;
- le liti con la compagnia stessa, dove il contratto prevede di regola procedure specifiche;
- i procedimenti per fatti dolosi, se il dolo viene accertato.
Sei punti da verificare in una tutela legale
| Punto | Domanda |
|---|---|
| Modello di gestione | Chi gestisce il sinistro, e la polizza mi riconosce la libera scelta del legale? |
| Massimale | Quanto per sinistro, e c'è un tetto per anno? |
| Materie | Quali ambiti sono elencati come esclusi? |
| Attivazione | Devo avvisare prima di dare l'incarico? |
| Data | Il fatto da cui nasce la lite è successivo alla decorrenza? |
| Confine con la RC | Chi mi difende se è il cliente ad agire contro di me? |
L'ultima riga chiude il cerchio: la tutela legale è utile quando sai già quale delle due polizze stai attivando.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 209/2005, art. 164 (modalità per la gestione dei sinistri nel ramo tutela legale)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — D.Lgs. 209/2005, art. 163 (requisiti particolari della tutela legale)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — D.Lgs. 209/2005, art. 2 (classificazione per rami: ramo 17 tutela legale)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Codice civile, art. 1917 (assicurazione della responsabilità civile)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
Scrivo queste pagine per rendere leggibile quello che c'è già scritto nel tuo contratto. Ogni voce parte da una domanda reale e cita le fonti che ho usato.
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