Come leggere una polizza
Retroattività nella RC professionale: da quando sei coperto
Risposta in breve
Dalla data indicata come retroattività: la polizza in regime claims made copre le richieste presentate durante la sua validità per fatti commessi dopo quella data. Se la retroattività è limitata a pochi anni o coincide con la decorrenza, gli errori più vecchi restano fuori anche se la richiesta arriva oggi.
6 passaggi in questa pagina · lettura 3 min

A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Due orologi possibili, e cambiano tutto
Una polizza di responsabilità civile deve scegliere quale momento conta.
Può contare il momento in cui hai commesso l'errore: in questo caso vale la polizza in corso allora, anche se la contestazione arriva anni dopo. È la formula per fatto accaduto (in gergo loss occurrence).
Oppure può contare il momento in cui la richiesta di risarcimento ti raggiunge: vale la polizza in corso in quel giorno, e l'errore può essere anche vecchio. È la formula a richiesta presentata, la claims made, oggi prevalente nella RC professionale.
Se la tua polizza segue il secondo orologio, gli errori del passato non sono automaticamente compresi. Serve una data che li ammetta.
Che cos'è quindi la retroattività
È quella data. Indica il momento a partire dal quale gli errori sono presi in considerazione dal contratto.
Quindi devi verificare la coincidenza di due condizioni:
- la richiesta arriva mentre la polizza è in vigore;
- il comportamento contestato è successivo alla data di retroattività.
Se una delle due manca, la garanzia non opera. Non per un'esclusione: per costruzione.
La timeline che spiega il problema
Esempio ipotetico, costruito solo per mostrare il meccanismo.
| Anno | Evento |
|---|---|
| 2021 | commetti l'errore su un incarico |
| 2023 | cambi compagnia; nuova polizza con retroattività fissata al 2023 |
| 2026 | il cliente ti contesta l'errore del 2021 |
La richiesta arriva a polizza attiva: prima condizione soddisfatta. Ma il fatto è del 2021, prima della data di retroattività: seconda condizione mancante. Nessuna delle due polizze paga — la prima non è più in vigore, la seconda non guarda così indietro.
È l'effetto più insidioso del cambio di compagnia, e si evita solo chiedendo che la nuova polizza mantenga la retroattività della precedente.
Cosa ha detto la Cassazione, e cosa non ha detto
Le Sezioni Unite, con la sentenza 24 settembre 2018, n. 22437, hanno riconosciuto piena cittadinanza alle clausole claims made nel nostro ordinamento, anche in considerazione della loro tipizzazione normativa intervenuta nel frattempo, spostando il controllo dal terreno della vessatorietà a quello della validità e dell'adeguatezza del regolamento contrattuale rispetto agli interessi concreti delle parti.
Due precisazioni sono necessarie, e sono quelle che di solito si perdono nei riassunti.
La prima: la pronuncia non stabilisce che ogni clausola claims made sia sempre valida. Rimette al giudice del merito la valutazione, caso per caso, di parametri come la trasparenza informativa e la coerenza con la causa concreta del contratto.
La seconda: una sentenza spiega un problema, non riscrive il tuo contratto. La copertura del tuo caso continua a dipendere dalle date scritte nella tua polizza.
L'altro lato della stessa data: quando smetti
La retroattività guarda indietro. Il problema simmetrico guarda avanti: se cessi l'attività o vai in pensione, non stipulerai più polizze, e le richieste continueranno a poter arrivare.
Serve una garanzia che copra le richieste presentate dopo la fine del contratto per fatti precedenti — indicata come ultrattività o garanzia postuma. Va chiesta prima, con la durata concordata, perché dopo la cessazione non è sempre ottenibile.
La data di retroattività: che cosa dice il testo
- La data di retroattività scritta in polizza, non quella che ricordi.
- Se coincide con la decorrenza: in quel caso non hai retroattività, hai solo il futuro.
- Se il passaggio da una compagnia all'altra ha mantenuto la data originaria.
- La durata dell'ultrattività prevista in caso di cessazione.
- Se hai già ricevuto contestazioni, anche verbali: dichiararle è un obbligo, e tacerle è il modo più rapido per perdere la copertura.
Fonti
- Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 24 settembre 2018, n. 22437 (clausole claims made)cortedicassazione.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 5 (obbligo assicurativo dei professionisti)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 11 (estensione temporale della garanzia in ambito sanitario)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- IVASS — Glossario educazione assicurativaivass.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
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