Salute e sanitaria
Tabella di invalidità: perché la percentuale dipende dal contratto
Risposta in breve
Perché la percentuale non è un dato clinico universale: dipende dalla tabella che il contratto richiama — per esempio quella INAIL o una tabella propria della compagnia — e dai criteri di valutazione indicati. Lo stesso postumo può valere percentuali diverse in due polizze. Va letto anche cosa succede ai postumi non previsti in tabella e come si valutano più lesioni insieme.
5 passaggi in questa pagina · lettura 3 min

A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Che cosa misura, esattamente, quella percentuale
Quando una polizza infortuni o malattia parla di invalidità permanente, non sta misurando quanto hai sofferto: sta misurando quanto ti resta addosso in modo definitivo dopo che le cure sono finite. Quel "quanto" viene tradotto in una percentuale, e la percentuale viene letta su una tabella.
La tabella è l'elenco che associa a ogni postumo un valore. Perdita completa della funzione di un dito: tanto. Riduzione di mobilità di una spalla: tanto. È qui che nasce l'equivoco più comune: si pensa che esista una tabella sola, uguale per tutti. Non è così.
Le tabelle in circolazione non sono la stessa cosa
Nel nostro sistema convivono almeno tre riferimenti diversi, e servono a cose diverse:
- le tabelle INAIL, allegate al DPR 1124/1965, nate per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Molte polizze private le richiamano per comodità;
- la tabella unica nazionale prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, adottata con il DPR 13 gennaio 2025, n. 12: riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) nella responsabilità civile, per esempio nei sinistri della strada. Non è la tabella con cui si liquida la tua polizza infortuni;
- le tabelle proprie della compagnia, allegate alle condizioni contrattuali.
Sono mondi che non comunicano. La responsabilità civile risarcisce un danno che qualcun altro ti ha causato; la polizza infortuni paga una prestazione che tu hai comprato, con le regole che tu hai firmato. Per sapere quale tabella conta nel tuo caso c'è un solo posto da guardare: la clausola della tua polizza che dice quale tabella si applica.
Lo stesso postumo, due numeri diversi
Esempio ipotetico, con cifre scelte solo per far vedere il meccanismo. Immagina lo stesso esito clinico valutato 8% secondo la tabella richiamata dal contratto A e 11% secondo quella richiamata dal contratto B.
Se entrambe le polizze prevedono una franchigia — cioè una soglia sotto la quale non pagano nulla — fissata al 10%, il risultato non è "un po' meno" contro "un po' più": è zero contro un indennizzo. La differenza non è clinica. È contrattuale.
I due punti che quasi nessuno legge
Postumi non previsti in tabella. Nessuna tabella copre tutte le condizioni possibili. Il contratto deve dire cosa succede allora: normalmente si valuta per analogia con voci simili, oppure con criteri medico-legali indicati nelle condizioni. Se il contratto non lo dice, hai trovato un punto da farti chiarire per iscritto.
Più lesioni insieme. Se i postumi sono due o tre, le percentuali non si sommano quasi mai in modo aritmetico. Molte tabelle applicano un criterio di riduzione progressiva, perché si valuta la capacità che resta, non la somma delle parti perdute. È il motivo per cui 10% + 10% raramente fa 20%.
Cosa chiedere prima di firmare, e cosa verificare dopo
Prima: quale tabella si applica, se è allegata al contratto, come si valutano i postumi non tabellati e come si trattano le lesioni multiple. Dopo un infortunio: chiedi che la valutazione medico-legale indichi la voce di tabella usata, non solo la percentuale finale. Una percentuale senza il riferimento che la genera non è verificabile.
In chiaro: la percentuale non è un dato clinico assoluto. È il risultato di una lesione letta attraverso una tabella scelta dal contratto.
Fonti
- DPR 13 gennaio 2025, n. 12 — Tabella unica nazionale (art. 138 CAP)gazzettaufficiale.it · si apre in una nuova scheda
- DPR 30 giugno 1965, n. 1124 — Testo unico infortuni sul lavoronormattiva.it · si apre in una nuova scheda
- IVASS — Glossario educazione assicurativaivass.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
Scrivo queste pagine per rendere leggibile quello che c'è già scritto nel tuo contratto. Ogni voce parte da una domanda reale e cita le fonti che ho usato.
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