Sinistro
Denuncia di sinistro: entro quando va fatta
Risposta in breve
Il codice civile fissa il riferimento generale in tre giorni da quando hai avuto conoscenza del sinistro (art. 1913), ma il termine effettivo è quello scritto nel tuo contratto, che può essere diverso a seconda della garanzia — nel furto è spesso più breve e collegato alla denuncia alle autorità. Prima cosa da fare: leggere la clausola "Obblighi in caso di sinistro" della tua polizza.
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A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Tre giorni: da quando si contano
Il codice civile, all'articolo 1913, fissa il riferimento generale: l'assicurato deve dare avviso del sinistro entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza.
La seconda parte è quella che conta davvero. Il termine non parte sempre dall'evento: parte da quando l'hai saputo. Se rientri dopo due settimane e trovi la casa svaligiata, i tre giorni cominciano al rientro, non il giorno del furto. Ed è il motivo per cui la data in cui hai scoperto il danno va scritta nella denuncia insieme alla data dell'evento: sono due informazioni diverse.
Lo stesso articolo prevede un termine più stretto in un caso specifico, l'assicurazione contro la mortalità del bestiame: ventiquattro ore.
Ma il termine che vale è quello del tuo contratto
Quella del codice è una regola generale che le condizioni di polizza possono declinare in modo diverso, garanzia per garanzia. Il posto dove guardare ha quasi sempre lo stesso nome: "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".
Lì trovi tre informazioni, e servono tutte:
- entro quanto va fatta la denuncia per quella garanzia;
- in che forma: telefono, area riservata, PEC, raccomandata. Alcune polizze accettano la segnalazione telefonica ma chiedono la conferma scritta entro un termine;
- cosa va allegato già alla prima comunicazione.
Nel furto il termine è spesso più breve e collegato a un secondo adempimento: la denuncia a Polizia o Carabinieri, che va presentata subito e trasmessa alla compagnia. Nell'assistenza e nella tutela legale il contratto chiede in genere il contatto preventivo con la centrale operativa: chiamare dopo aver già scelto l'officina o l'avvocato può far perdere la prestazione, anche se il sinistro è pienamente coperto.
Nella responsabilità civile il tempo si conta un'altra volta
Se il sinistro riguarda un danno che potresti aver causato tu a qualcun altro, esiste un momento che vale quanto l'evento: quando ricevi una richiesta di risarcimento, una lettera di un legale, un atto giudiziario. Quella richiesta va inoltrata alla compagnia senza aspettare, perché è da lì che parte la gestione della difesa. Trattenerla per settimane, sperando che la questione si sgonfi, è uno dei modi più comuni di indebolire la propria posizione.
Un termine più lungo che non sostituisce il primo
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni (articolo 2952 del codice civile). È facile confondere questo termine con quello di denuncia: sono due cose diverse. La prescrizione dice entro quando puoi far valere il diritto; il termine di denuncia dice entro quando devi avvisare perché la compagnia possa accertare il danno. Il secondo è brevissimo, il primo è lungo. Rispettare il lungo non compensa l'aver mancato il breve.
Se sei nel dubbio, denuncia
Non serve avere il quadro completo, i preventivi o la stima. La denuncia si può integrare: la prima comunicazione serve a mettere agli atti data, luogo, dinamica e cosa è stato colpito. Meglio una denuncia essenziale nei termini che una perfetta fuori tempo.
Conserva sempre la prova dell'invio: ricevuta di PEC, numero di pratica, schermata dell'area riservata, ricevuta della raccomandata. È l'unico modo di dimostrare quando hai avvisato.
In chiaro: tre giorni è il riferimento del codice. Il termine che ti riguarda è quello scritto nella tua polizza, per quella garanzia.
Fonti
- Codice civile, art. 1913 — Avviso all'assicuratore in caso di sinistronormattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Codice civile, art. 2952 — Prescrizione in materia di assicurazionenormattiva.it · si apre in una nuova scheda
- IVASS — Capire le assicurazioni, guida in parole sempliciivass.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
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