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Polizza casa

Incendio: cosa comprende la garanzia e cosa va verificato

Risposta in breve

La garanzia incendio indennizza i danni materiali ai beni assicurati provocati da un incendio, cioè — nel linguaggio delle condizioni — da una combustione con fiamma che si sviluppa fuori da un luogo idoneo a contenerla e che può estendersi. Insieme all'incendio i testi comprendono di regola fulmine, esplosione e scoppio, e le spese necessarie per limitare il danno. Prima della firma vanno verificati tre punti che decidono l'indennizzo reale: come è stata determinata la somma assicurata, se la stima avviene a valore a nuovo o a valore reale con detrazione della vetustà, e se il contratto prevede il primo rischio assoluto oppure applica la regola proporzionale quando la somma assicurata è inferiore al valore dei beni.

8 passaggi in questa pagina · lettura 4 min

Michele Dalle Molle

A cura di Michele Dalle Molle

Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

fiamma accesa sul fornello a gas di una cucina
Fotografia editoriale Polizze in Chiaro

L'incendio è il rischio da cui è nata l'assicurazione della casa e resta la garanzia intorno a cui tutto il contratto è costruito. Anche per questo è la garanzia dove le brutte sorprese non riguardano quasi mai il "se paga", ma il "quanto paga".

Che cosa è un incendio, secondo il contratto

Non è "il fuoco". Nelle definizioni delle polizze l'incendio è la combustione con fiamma di beni materiali, sviluppatasi al di fuori di un focolare idoneo a contenerla, capace di estendersi.

Tre requisiti, tre conseguenze pratiche.

Serve la fiamma: il danno da solo calore o da bruciatura senza fiamma — un ferro da stiro appoggiato sul tessuto, una brace che carbonizza il parquet — spesso non è incendio e viene trattato, se previsto, da un'estensione dedicata.

Serve che il fuoco sia fuori dal suo luogo: il fuoco che brucia regolarmente nel camino non è un sinistro.

Serve la capacità di estendersi: un principio di combustione che si autoestingue in un punto può non rientrare.

Che cosa comprende, oltre all'incendio

I testi accostano quasi sempre altri eventi, ognuno con la propria definizione: fulmine, esplosione, scoppio. Le differenze sono spiegate in fumo, fulmine, esplosione e scoppio e non sono formali: da quale evento deriva il tuo danno dipende quale limite si applica.

Alla garanzia si aggiungono di norma alcune voci di spesa, che vale la pena conoscere perché nessuno le chiede:

  • spese di demolizione e sgombero dei residui, per rendere il luogo utilizzabile;
  • spese di salvataggio: l'art. 1914 del codice civile ti impone di fare quanto puoi per evitare o diminuire il danno, e mette le spese sostenute a questo fine a carico dell'assicuratore nei limiti previsti;
  • talvolta le spese di rifacimento di documenti e le spese per l'alloggio temporaneo se l'abitazione è inagibile.

Il punto che decide l'indennizzo: la somma assicurata

Qui si perde più denaro che in qualunque esclusione.

La somma assicurata del fabbricato dovrebbe corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo: quanto costerebbe oggi ricostruire l'immobile con le stesse caratteristiche. Non è il prezzo di mercato, che comprende il valore dell'area e la posizione, e può essere molto diverso.

Se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni, entra in funzione l'art. 1907 del codice civile: nell'assicurazione parziale l'assicuratore risponde dei danni in proporzione tra la somma assicurata e il valore reale. Si chiama regola proporzionale e produce un effetto contro-intuitivo: anche un danno piccolo viene indennizzato solo in parte. Il meccanismo, con i conti, è in regola proporzionale.

L'alternativa contrattuale è il primo rischio assoluto: la compagnia indennizza il danno fino alla somma assicurata senza applicare la proporzione. Il confronto è in primo rischio e valore intero.

Valore a nuovo o valore reale

L'art. 1908 del codice civile stabilisce che nell'accertamento del danno si tiene conto del valore delle cose al momento del sinistro. Da qui la distinzione che trovi nei testi:

valore reale, cioè il valore del bene tenendo conto della vetustà — la perdita di valore per età e uso;

valore a nuovo, che indennizza il costo di rimpiazzo con un bene nuovo equivalente, ma di regola entro condizioni precise: soglie di anzianità, obbligo di effettiva ricostruzione o sostituzione, pagamento del supplemento solo a lavori eseguiti. Le condizioni tipiche sono in valore a nuovo: le condizioni.

Le esclusioni da leggere davvero

Ricorrono, e sono ragionevoli: dolo dell'assicurato; danni da lavorazioni o utilizzo di fiamme libere in violazione delle norme di sicurezza; mancata manutenzione grave; beni tenuti in luoghi non previsti. Va aggiunto un principio di legge: l'art. 1900 del codice civile esclude i sinistri causati da dolo dell'assicurato e, per la colpa grave, esclude l'indennizzo salvo patto contrario — molte polizze contengono infatti la clausola che estende la copertura alla colpa grave. È una riga che conviene cercare.

Nelle prime 72 ore

  1. Metti in sicurezza le persone e chiama i soccorsi: il rapporto dei vigili del fuoco è la prova più solida della dinamica.
  2. Dai avviso del sinistro alla compagnia nei termini contrattuali; l'art. 1913 del codice civile indica tre giorni salvo patto diverso.
  3. Non gettare nulla prima della perizia; fotografa tutto, ambiente per ambiente.
  4. Ricostruisci l'elenco dei beni distrutti con documenti d'acquisto, foto precedenti, estratti conto.
  5. Conserva le ricevute delle spese di prima necessità e di messa in sicurezza.

Se la compagnia respinge o offre poco

Prima si presenta un reclamo scritto alla compagnia, che ha 45 giorni per rispondere. Se la risposta non arriva o non soddisfa, dal 15 gennaio 2026 è possibile rivolgersi all'Arbitro Assicurativo, l'organismo di risoluzione stragiudiziale istituito in attuazione dell'art. 187.1 del Codice delle assicurazioni private: il ricorso si presenta senza avvocato entro dodici mesi dal reclamo, costa 20 euro restituiti in caso di accoglimento ed è deciso entro 180 giorni, prorogabili una sola volta per le controversie complesse. La decisione non è vincolante, ma l'inadempimento dell'impresa viene pubblicato; la via giudiziaria resta comunque aperta.

La somma assicurata basta a ricostruire?

Sull'incendio la domanda utile non è "sono coperto". È: la somma assicurata corrisponde al costo di ricostruire? Se la risposta è no, tutto il resto del contratto lavorerà su una base ridotta. È un controllo da rifare a ogni rinnovo e dopo ogni ristrutturazione.

Fonti

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https://polizzeinchiaro.it/risorse/casa/incendio-polizza-casa

Michele Dalle Molle

Michele Dalle Molle

Scrivo queste pagine per rendere leggibile quello che c'è già scritto nel tuo contratto. Ogni voce parte da una domanda reale e cita le fonti che ho usato.

Quello che qui non trovi: giudizi sul fatto che una polizza sia buona, adeguata o conveniente. Quella valutazione dipende dalla tua situazione e non si fa leggendo una pagina web.

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Sai come è scritta la copertura della casa: il punto successivo è quanto resta a carico tuo.

Fumo, fulmine, esplosione e scoppio: eventi da distinguereSono quattro eventi con definizioni distinte, quasi sempre collocati nella garanzia incendio. Il fulmine è la scarica atmosferica e il contratto distingue di regola l'azione diretta sui beni assicurati dagli effetti indiretti che arrivano dall'impianto. L'esplosione è lo sviluppo improvviso di gas o vapori ad alta temperatura e pressione con effetto dirompente. Lo scoppio è la rottura di un contenitore o di una tubazione per eccesso di pressione interna, senza reazione chimica. Il fumo, come evento a sé, è di norma il danno provocato da fumo fuoriuscito accidentalmente da un impianto collegato a una canna fumaria: il fumo prodotto da un incendio, invece, è già danno da incendio. Le formulazioni variano da contratto a contratto e vanno lette nelle definizioni.Continua da qui