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Polizza casa

Infiltrazioni dal tetto: quale parte del contratto leggere

Risposta in breve

Due letture, in quest'ordine. La prima è la responsabilità: se l'acqua arriva da una parte comune — tetto o lastrico solare condominiale — ne risponde il condominio come custode (art. 2051 del codice civile); se arriva da un terrazzo o da un lastrico in uso esclusivo, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 10 maggio 2016, n. 9449) hanno stabilito che risponde chi ne ha l'uso esclusivo insieme al condominio per la manutenzione delle strutture, con ripartizione secondo il criterio dell'art. 1126. La seconda è la tua polizza: la garanzia danni d'acqua indennizza di norma le rotture accidentali di impianti, mentre le infiltrazioni dalla copertura e dai muri rientrano solo se il contratto prevede un'estensione dedicata, e restano quasi sempre escluse le infiltrazioni da umidità, stillicidio o mancata manutenzione.

6 passaggi in questa pagina · lettura 5 min

Michele Dalle Molle

A cura di Michele Dalle Molle

Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

pannelli solari sul tetto di una casa al tramonto
Fotografia editoriale Polizze in Chiaro

La macchia sul soffitto compare dopo due giorni di pioggia, si allarga, l'intonaco si stacca. La domanda è una: chi paga? Ma la risposta richiede di separare due piani che spesso vengono confusi — chi è responsabile del danno e quale garanzia della tua polizza può intervenire.

Primo piano: da dove arriva l'acqua

Nel condominio il tetto e il lastrico solare sono di regola parti comuni (art. 1117 del codice civile), e il condominio ne è custode: risponde dei danni che ne derivano ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, salvo che provi il caso fortuito. In pratica: se piove dentro perché la copertura comune non è a tenuta, la richiesta si rivolge al condominio.

La situazione più litigiosa è un'altra: il terrazzo di un appartamento che copre l'appartamento sottostante.

Il caso: le Sezioni Unite del 2016

Che cosa è successo. Un appartamento subiva infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante, che non era di uso comune: era in uso esclusivo di un singolo condomino, che se ne serviva come terrazzo.

Qual era il problema. Per anni la giurisprudenza aveva oscillato: rispondeva solo chi usava il terrazzo, perché ne aveva la custodia? O il condominio, perché quel piano svolge comunque la funzione di copertura dell'edificio? Dalla risposta dipendeva chi pagava, e in che misura.

Che cosa contava. Due norme: l'art. 2051 del codice civile, che pone la responsabilità in capo al custode della cosa; e l'art. 1126 del codice civile, che per le riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo ripartisce la spesa tra chi ne ha l'uso e gli altri condomini a cui il lastrico serve da copertura.

Che cosa è stato deciso. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 10 maggio 2016, n. 9449, hanno chiarito che la responsabilità ha natura extracontrattuale e concorre: risponde chi ha l'uso esclusivo del lastrico, per gli obblighi di custodia e di ordinaria manutenzione della superficie, e risponde il condominio, per la conservazione delle strutture sottostanti che appartengono alla proprietà comune; il criterio dell'art. 1126 è stato indicato come parametro per ripartire il carico tra i due.

Che cosa ci insegna. Anche quando il terrazzo "è di qualcuno", il condominio non è automaticamente estraneo. E per te significa una cosa operativa: la richiesta di danni va indirizzata a entrambi, con lettera scritta, senza scegliere a intuito un solo destinatario.

Secondo piano: che cosa dice la tua polizza

Qui arriva la sorpresa più frequente. La garanzia danni d'acqua delle polizze casa è costruita, nella maggior parte dei testi, intorno alla rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento o di condizionamento: un tubo che cede, un raccordo che salta.

Le infiltrazioni attraverso la copertura, i muri o i serramenti sono un rischio diverso, e i testi lo trattano separatamente: talvolta con un'estensione dedicata (spesso denominata "acqua piovana" o "infiltrazioni dal tetto"), talvolta con un sottolimite, talvolta escludendolo.

Restano quasi sempre esclusi, in ogni caso:

  • umidità, condensa, stillicidio — cioè il gocciolamento lento e continuo — e infiltrazioni non conseguenti a un evento improvviso;
  • danni da mancata o insufficiente manutenzione della copertura;
  • danni dovuti a vizi costruttivi noti o a lavori in corso.

C'è poi la garanzia che spesso risolve un pezzo del problema: la ricerca e riparazione del guasto, cioè il rimborso delle spese per individuare il punto della perdita e per le opere murarie necessarie a raggiungerlo. Ha sempre un proprio limite: come funziona è spiegato in ricerca e riparazione del guasto.

Le parole tecniche, spiegate una volta

Infiltrazione: passaggio d'acqua attraverso una struttura, non conseguente alla rottura di un impianto.

Stillicidio: gocciolamento lento e prolungato; nei contratti indica il fenomeno graduale, contrapposto all'evento improvviso.

Custode: chi ha il potere di controllo effettivo sulla cosa. Non serve provarne la colpa: risponde per il fatto della cosa, salvo il caso fortuito.

Ricorso terzi: la garanzia che copre i danni che il tuo sinistro provoca a beni di altri. Utile quando l'acqua parte da te: vedi ricorso terzi e danno d'acqua al vicino.

Che cosa fare, in ordine

  1. Documenta subito: foto datate della macchia, del soffitto, del punto sospetto in copertura; annota le date delle piogge.
  2. Scrivi all'amministratore chiedendo verifica della copertura comune e, se il terrazzo è in uso esclusivo, informa anche quel condomino: la comunicazione scritta fissa la data della segnalazione.
  3. Apri il sinistro sulla tua polizza per la parte che ti riguarda (contenuto danneggiato, eventuale estensione infiltrazioni), rispettando i termini di avviso: l'art. 1913 del codice civile indica tre giorni salvo patto diverso.
  4. Fai accertare tecnicamente la causa: senza l'origine della perdita nessuna delle due strade si chiude.
  5. Se il danno è rilevante, chiedi che la perizia sia congiunta e conserva l'intero scambio di email.

Se la compagnia respinge

Il percorso è definito. Prima un reclamo scritto, con 45 giorni per la risposta. Se non arriva o non soddisfa, dal 15 gennaio 2026 puoi presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, l'organismo di risoluzione stragiudiziale previsto dall'art. 187.1 del Codice delle assicurazioni private: entro dodici mesi dal reclamo, senza avvocato, con un contributo di 20 euro restituito se il ricorso viene accolto e una decisione entro 180 giorni.

Due pratiche, non una

L'acqua che entra dal tetto è quasi sempre due pratiche, non una: una di responsabilità verso chi doveva mantenere la copertura, una sulla tua polizza per i beni danneggiati. Aprirle entrambe, subito e per iscritto, è ciò che distingue un danno recuperabile da un danno perso per il tempo trascorso.

Fonti

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https://polizzeinchiaro.it/risorse/casa/infiltrazioni-tetto-polizza-casa

Michele Dalle Molle

Michele Dalle Molle

Scrivo queste pagine per rendere leggibile quello che c'è già scritto nel tuo contratto. Ogni voce parte da una domanda reale e cita le fonti che ho usato.

Quello che qui non trovi: giudizi sul fatto che una polizza sia buona, adeguata o conveniente. Quella valutazione dipende dalla tua situazione e non si fa leggendo una pagina web.

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La prossima domanda utile

Sai come è scritta la copertura della casa: il punto successivo è quanto resta a carico tuo.

Ricerca e riparazione del guasto: una voce diversa dal danno d'acquaSono due voci distinte. Il danno d'acqua è il danno provocato dall'acqua uscita dall'impianto; la ricerca e riparazione del guasto è il costo per trovare la perdita e riparare la tubazione, comprese le demolizioni e i ripristini necessari. Spesso è una garanzia a sé, con un proprio limite, e in molte polizze non è compresa in automatico.Continua da qui