Esclusioni
Aggravamento del rischio: quando una variazione va segnalata
Risposta in breve
Va segnalata ogni variazione che rende il rischio sensibilmente più grave di quello descritto quando hai stipulato: cambio di destinazione dell'immobile, nuova attività, lavori rilevanti, un uso diverso del veicolo. Il codice civile (art. 1898) obbliga a darne comunicazione all'assicuratore, che può recedere o adeguare il premio; se non lo comunichi, l'indennizzo può essere ridotto o escluso.
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A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Il contratto fotografa una situazione
Quando firmi, l'assicuratore accetta un rischio descritto: quell'immobile con quella destinazione, quell'attività con quelle lavorazioni, quel veicolo con quell'uso. Premio e condizioni nascono da quella fotografia.
Se la situazione cambia in modo rilevante, la fotografia non corrisponde più. Il codice civile non lascia la cosa alla buona volontà: chiede di avvisare.
La regola, in ordine
L'art. 1898 del codice civile impone di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se quella situazione fosse esistita ed egli l'avesse conosciuta, non avrebbe accettato l'assicurazione o l'avrebbe accettata per un premio più alto.
Ricevuto l'avviso, l'assicuratore ha una scelta e un termine: può recedere dal contratto comunicandolo per iscritto entro un mese. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che non avrebbe assicurato affatto; ha effetto dopo quindici giorni se si sarebbe limitato a chiedere un premio maggiore.
Se un sinistro accade prima che quei termini siano scaduti, la conseguenza segue la stessa logica: l'assicuratore non risponde quando l'aggravamento è di quelli che gli avrebbero fatto rifiutare la copertura, mentre negli altri casi la somma dovuta si riduce in proporzione al rapporto fra il premio pagato e il premio che avrebbe dovuto essere pagato.
Il punto pratico è questo: non tutte le variazioni contano, e non tutte producono la perdita totale della copertura. Conta quanto la variazione avrebbe cambiato la decisione iniziale dell'assicuratore.
Che cosa somiglia a un aggravamento e non lo è
Tre situazioni vengono confuse, con regole diverse.
Il rischio diminuisce. Se il pericolo si riduce, si applica l'art. 1897: puoi darne comunicazione, l'assicuratore riduce il premio dalla scadenza successiva e può recedere entro due mesi dalla comunicazione. È il caso, per esempio, dell'installazione di un impianto di allarme collegato.
La dichiarazione era già inesatta all'origine. Se il fatto esisteva quando hai firmato e non è stato dichiarato, non è un aggravamento successivo: si applicano gli artt. 1892 e 1893, con conseguenze diverse a seconda che ci sia stato dolo o colpa grave.
La variazione è irrilevante. Un cambio di arredo, un elettrodomestico nuovo, un ospite temporaneo non spostano il rischio nei termini descritti dalla norma.
Le variazioni che nella pratica pesano
Le più ricorrenti riguardano la destinazione e l'uso.
Un'abitazione che diventa affitto turistico breve, o che resta disabitata per mesi. Un locale che passa da ufficio a laboratorio, o che introduce una lavorazione con fiamma. Un'attività professionale che aggiunge un servizio nuovo, con un profilo di responsabilità diverso da quello descritto in polizza. Un veicolo a uso privato che comincia a essere impiegato per consegne. Lavori edili rilevanti, un impianto nuovo, un magazzino con valori molto superiori a quelli dichiarati.
Come si comunica, e cosa chiedere in cambio
L'avviso va dato per iscritto e conviene che sia tracciabile: una comunicazione all'intermediario o alla compagnia, con data certa e descrizione precisa della variazione.
La risposta corretta non è quasi mai la fine del contratto. Nella maggioranza dei casi l'assicuratore propone un adeguamento, che si formalizza con un'appendice: un documento che modifica il contratto in corso. Fino a quando quell'appendice non esiste, la variazione è comunicata ma non recepita, e conviene conservare la prova dell'avviso.
Se non sei sicuro che il cambiamento rientri fra quelli rilevanti, comunicarlo resta la scelta meno costosa: nel peggiore dei casi ricevi la conferma che il premio non cambia.
Fonti
- Normattiva — Codice civile, art. 1898 (aggravamento del rischio)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Codice civile, art. 1897 (diminuzione del rischio) e artt. 1892-1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- IVASS — Glossario di educazione assicurativaivass.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
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