Esclusioni
Dichiarazioni inesatte o reticenti: perché contano nel contratto
Risposta in breve
Perché il premio e l'accettazione del rischio si basano su quello che hai dichiarato. Se le dichiarazioni sono inesatte o incomplete, il codice civile (artt. 1892-1893) consente all'assicuratore di annullare il contratto o di ridurre l'indennizzo, con conseguenze diverse a seconda che ci sia stato dolo o colpa grave. Vale per questionari sanitari, dati del veicolo e descrizione dell'attività.
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A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Quello che dichiari è la merce che vendi
In un contratto di assicurazione l'informazione viaggia in una sola direzione: chi conosce il rischio sei tu. L'assicuratore accetta e prezza sulla base di quello che gli racconti, direttamente o rispondendo a un questionario.
Per questo la legge tratta le risposte non come una formalità, ma come parte dell'accordo. E distingue con precisione due situazioni, in base al tuo stato d'animo nel momento in cui hai risposto.
Con dolo o colpa grave: il contratto può essere annullato
L'art. 1892 del codice civile riguarda le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese con dolo o colpa grave, quando riguardano circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni se avesse conosciuto la situazione reale.
In quel caso l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto, ma entro un termine: tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza. Se il sinistro accade prima che siano scaduti quei tre mesi, non è tenuto a pagare l'indennità, e trattiene i premi relativi al periodo in corso.
"Dolo" significa averlo fatto intenzionalmente. "Colpa grave" indica una negligenza che va oltre la distrazione: dichiarare di non aver mai avuto accertamenti sanitari quando si è in cura da anni non è una dimenticanza.
Senza dolo né colpa grave: la copertura si riduce
L'art. 1893 governa il caso in cui l'inesattezza non dipenda da dolo né da colpa grave. Qui l'assicuratore può recedere dal contratto, dichiarandolo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto il fatto.
Se il sinistro accade prima che quella conoscenza sia intervenuta, la somma dovuta è ridotta in proporzione alla differenza fra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato conoscendo la situazione reale.
La conseguenza non è un rifiuto: è una riduzione calcolata. È la ragione per cui, davanti a una contestazione, ha senso chiedere quale delle due norme viene invocata e su quale base.
Dove nascono i problemi, nella realtà
Tre punti concentrano la maggior parte delle contestazioni.
Il questionario sanitario, quando le risposte sono compilate rapidamente o dettate a voce a chi poi le trascrive. Se il questionario non è compilato da te ma tu lo firmi, quelle risposte diventano tue: rileggerlo prima di firmare è la difesa più semplice che esista.
La descrizione dell'attività in una polizza di responsabilità civile. Un'attività dichiarata in modo generico può non comprendere il servizio nuovo che stai svolgendo da un anno.
I dati del bene: metratura e destinazione dell'immobile, alimentazione e uso del veicolo, valore del contenuto. Sono elementi verificabili in pochi minuti dopo un danno.
La differenza con l'aggravamento del rischio
Le due situazioni si confondono facilmente e le regole non sono le stesse.
Se il fatto esisteva già quando hai firmato, il terreno è quello degli artt. 1892 e 1893. Se il fatto è successo dopo, si tratta di aggravamento del rischio e si applica l'art. 1898, con obbligo di avviso immediato ed effetti diversi.
La cosa più utile che puoi fare adesso
Recuperare la copia del questionario e della proposta che hai firmato, e rileggerla come la leggerebbe un liquidatore dopo un danno. Se trovi una risposta imprecisa, correggerla oggi con una comunicazione scritta e un'appendice costa un adeguamento di premio. Correggerla dopo un sinistro non è più possibile.
Fonti
- Normattiva — Codice civile, artt. 1892 e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- Normattiva — Codice civile, art. 1898 (aggravamento del rischio)normattiva.it · si apre in una nuova scheda
- IVASS — Capire le assicurazioni, guida in parole sempliciivass.it · si apre in una nuova scheda
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Michele Dalle Molle
Scrivo queste pagine per rendere leggibile quello che c'è già scritto nel tuo contratto. Ogni voce parte da una domanda reale e cita le fonti che ho usato.
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