Prima del rinnovo
Ultrattività e postuma: cosa succede dopo la scadenza
Risposta in breve
Serve a coprire le richieste che arrivano dopo la fine della polizza per errori commessi quando era attiva. Senza ultrattività (o garanzia postuma) una polizza claims made cessata non risponde più, anche se il fatto è avvenuto nel periodo assicurato. Da verificare: durata, se è automatica o a premio, e in quali casi si attiva — cessazione, pensionamento, decesso.
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A cura di Michele Dalle Molle
Pubblicato il 18 agosto 2026 · aggiornato il 24 agosto 2026

Il problema che risolve: la richiesta che arriva dopo
Nelle RC professionali costruite «a richiesta fatta» (claims made) la polizza risponde se la richiesta di risarcimento ti viene comunicata mentre il contratto è attivo. Finito il contratto, finisce anche la finestra utile per riceverla — pur restando gli errori commessi quando la polizza c'era.
L'ultrattività (chiamata anche garanzia postuma) allarga quella finestra: copre le richieste che arrivano dopo la cessazione della polizza, purché il fatto sia avvenuto nel periodo assicurato. Serve quando la polizza cessa e non viene sostituita: chiusura dello studio, pensionamento, decesso, cambio di attività.
Perché non basta «avere avuto una polizza per anni»
La responsabilità professionale ha tempi lunghi: un errore in una pratica edilizia, in una dichiarazione fiscale o in una consulenza può emergere anni dopo. Nel claims made ciò che conta è la data della richiesta, non quella dell'errore. Ne deriva il punto cieco: il professionista che smette di lavorare smette anche di essere coperto, mentre la sua responsabilità continua a poter essere fatta valere.
L'ultrattività copre esattamente quel punto cieco. Non copre invece errori commessi dopo la cessazione: non è una polizza che continua, è una finestra di ricezione che resta aperta.
I quattro dati che decidono se serve davvero
- Durata: quanti anni dopo la cessazione. È la variabile che va confrontata con i tempi in cui, nella tua attività, i problemi emergono.
- Attivazione: automatica al verificarsi di certi eventi, oppure su richiesta e con premio aggiuntivo.
- Casi previsti: cessazione definitiva dell'attività, pensionamento, decesso, invalidità. Non tutte le condizioni includono la semplice non rinnovazione.
- Massimale: se opera con un limite dedicato oppure consuma il massimale dell'ultima annualità — differenza rilevante quando arrivano più richieste.
Dove l'ultrattività è imposta, e dove è solo una clausola
In alcuni settori la copertura postuma è prevista da norme di settore. Per gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture, l'articolo 11 della legge 24/2017 stabilisce che la garanzia debba prevedere un'operatività temporale che includa i fatti accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto e, per i casi di cessazione definitiva dell'attività, un'ultrattività decennale con riferimento a fatti verificatisi nel periodo di vigenza. Per l'avvocatura, la disciplina attuativa prevede la copertura anche delle richieste presentate dopo la cessazione dell'attività, per un periodo minimo indicato dal decreto ministeriale.
Fuori da questi perimetri l'ultrattività è una clausola contrattuale: c'è se il contratto la prevede, con la durata che il contratto indica.
Il precedente che ha cambiato il modo di leggere queste clausole
Fatto: contratti di RC professionale con clausole claims made che restringevano la finestra utile per la richiesta.
Problema: se una clausola di questo tipo dovesse considerarsi in blocco valida o vessatoria.
Decisione: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 22437 del 2018, hanno affermato che il modello claims made è legittimo e non richiede un giudizio di vessatorietà astratto, ma che il contratto deve essere valutato in concreto rispetto allo scopo pratico che le parti perseguivano, con le conseguenze previste dall'ordinamento quando quell'assetto risulta inadeguato.
Perché ti serve: sposta l'attenzione dalla formula al risultato. Il criterio operativo non è «è claims made o loss occurrence», ma se la combinazione di retroattività e ultrattività copre l'arco di tempo in cui, nella tua professione, le contestazioni arrivano.
Il perimetro resta quello di una pronuncia su casi concreti: non trasforma l'ultrattività in un diritto automatico.
La verifica prima di chiudere una posizione
Se stai per cessare l'attività o cambiare compagnia, la domanda da porre per iscritto è una sola, e va posta prima della scadenza: quale copertura risponde a una richiesta che arrivasse tra qualche anno per un incarico già concluso. La risposta deve indicare la clausola, la durata e il massimale disponibile. Se arriva a scadenza avvenuta, la finestra è già chiusa.
Fonti
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https://polizzeinchiaro.it/in-chiaro-adesso/ultrattivita-postuma-rc-professionale

Michele Dalle Molle
Scrivo queste pagine per rendere leggibile quello che c'è già scritto nel tuo contratto. Ogni voce parte da una domanda reale e cita le fonti che ho usato.
Quello che qui non trovi: giudizi sul fatto che una polizza sia buona, adeguata o conveniente. Quella valutazione dipende dalla tua situazione e non si fa leggendo una pagina web.
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